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Art. 1

Denominazione

 

E’ costituito il Movimento Politico Culturale Multimediale – GENERAZIONE AURUNCA  con sede legale in Maiano di Sessa Aurunca alla Via S.P. 124 presso i Beni Confiscati “A. Varone”

Art. 2

Principi e Valori

 

Generazione Aurunca non ha scopo di lucro in senso soggettivo.

Intende impegnarsi con ogni mezzo legale per lo sviluppo e la tutela del territorio aurunco influenzando i processi decisionali, politici ed amministrativi direttamente ed indirettamente, con il solo obiettivo del – Bene Comune e dello sviluppo sociale, culturale ed economico – indistinto dei cittadini aurunci.

Fonda la sua identità sulla partecipazione attiva dei suoi membri, attraversola Democrazia Multimediale, ossia la consultazione costante e l’interazione di tutti gli aderenti attraverso il Web.

L’associazione-movimento si rivolge a tutti ed in particolar modo alle nuove generazioni, per unirle, spronarle e sensibilizzarle all’amore del proprio territorio ed ad un impegno diretto nelle attività politiche, sociali e culturali.

Esalta i valori della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, della Legalità, della trasparenza politico-amministrativa, senza distinzione di razza, sesso, lingua, condizioni personali e sociali ed opinioni politiche e religiose.

Si oppone fermamente ad ogni interesse privato, lobbistico, familiaristico nella gestione della Cosa Pubblica.

Privilegia la valorizzazione della cultura, del turismo, della libera informazione, della tutela ambientale, dello sviluppo eco-sostenibile (energie alternative) sul nostro territorio.

Associa cittadini liberi da condizionamenti ideologici, dalla politica clientelare, degli interessi particolari, che vogliano organizzarsi e impegnarsi con proposte, iniziative concrete, progetti ed idee, per l’attuazione dell’indirizzo politico del movimento, indipendente da logiche partitiche, ma interessati ad ogni tipo di dialogo utile per il miglioramento del nostro territorio.

Art. 3

Patrimonio ed entrate

 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

1) quote associative versate annualmente dagli associati;

2) contributi finanziamenti e benefici economici provenienti da soggetti pubblici e privati;

3) proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni, sottoscrizioni e dall’attività dell’Associazione in

generale nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono:

· dalle quote versate dai Soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata

dall’Assemblea;

· dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non

siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia

tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione;

· da iniziative promozionali.

I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un

interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà

essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione

siano imposte per legge.

Art. 4

Bilancio

 

L’esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio

verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la misura della quota associativa.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di quota associativa.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese.

L’Assemblea d’approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 Aprile dell’anno

successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni

prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e

può essere consultato da ogni associato.

Art. 5

Gli aderenti – Generatori

 

Art. 11

Gli aderenti dell’Associazione si dividono in:

a) Generatori fondatori;

b) Generatori ordinari;

c) Generatori onorari;

d) Generatori sostenitori.

Sono Generatori fondatori coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell’Associazione e che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione.

Sono Generatori ordinari le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione,

operano attivamente nel raggiungimento degli scopi sociali.

Sono Generatori onorari le persone fisiche invitate dall’Assemblea dei membri a far parte dell’Associazione per particolari meriti in relazione ai propri principi e valori.

Sono Generatori sostenitori Enti, Istituti, Società, Associazioni che, in sintonia con le finalità, abbiano giovato all’Associazione corrispondendo relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

Le persone giuridiche partecipano tramite il loro legale rappresentante o un delegato.

L’Associazione si compone di un numero illimitato di associati.

L’Associazione riconosce pari diritti e pari opportunità a tutti i membri  senza distinzione di sesso, razza,

religione e nazionalità.

L’organo competente a deliberare sulle domande d’ammissione degli aspiranti membri è il Consiglio Direttivo.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. In base alle disposizioni di legge 675/97

tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del membro.

All’atto dell’ammissione il membro s’impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del membro temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 6

Condizioni per l’adesione e permanenza

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che fanno espressa domanda di adesione e si

impegnano al rispetto dello Statuto ed al versamento annuale della quota associativa.

E’ vietata l’adesione di soggetti iscritti ad a partiti politici, nell’anno in corso, con la riserva di iscrizione all’anno successivo nel caso la tessera partitica non venisse rinnovata.

Su espressa richiesta del Consiglio Direttivo potrebbe essere richiesta l’esibizione del Casellario giudiziale, dei Carichi pendenti, poiché la legalità, la lotta alle forme criminali organizzare e la promozione dell’educazione al rispetto delle legge, rientrano tra gli scopi base del movimento.

Tutti i Generatori hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall’Associazione  ed a frequentarne i locali, il tutto con le modalità e nel rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione. Tutti i membri hanno inoltre diritto di voto nell’Assemblea e godono del diritto elettorale attivo e passivo.

Rientra nei diritti dell’aderente essere ammesso in tutte la comunità multimediali di Generazione Aurunca.

Rientra nei doveri di ciascun Generatore:

a) rispettare le disposizioni del presente statuto;

b) versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di membro si perde per:

a) recesso;

b) mancato versamento della quota associativa;

c) espulsione su deliberazione del Consiglio Direttivo, da portare a ratifica nella prima Assemblea dei membri  utile, qualora il comportamento del membro risulti incompatibile con le finalità ed i principi sanciti dal presente Statuto.

Il recesso è consentito a qualsiasi membro  ed in qualsiasi momento. La perdita della qualità di membro  non dà diritto al rimborso dei contributi versati, né all’abbuono di quelli dovuti per l’anno in corso.

Art. 6

Organi dell’Associazione

 

Sono organi dell’Associazione:

· l’Assemblea dei Generatori;

· il Consiglio Direttivo;

· il Coordinatore Portavoce

– il Vice Coordinatore

– il Segretario

· il Tesoriere;

· il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche associative sono onorifiche, pertanto non ne consegue alcun compenso salvo il rimborso

delle spese documentate sostenute per ragioni dell’attività svolta.

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Art. 7

L’Assemblea dei Generatori

L’Assemblea, costituita da tutti gli aderenti, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno. Essa è inoltre convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo, a maggioranza, lo ritenga opportuno o almeno un terzo degli aderenti ne faccia richiesta motivata. La riunione dell’assemblea dei soci può avvenire anche all’interno della pagina interna di Generazione Aurunca sul Web, ove è possibile deliberare e votare attraverso le modalità democratiche.

L’Assemblea, presieduta dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore e in assenza dal Consigliere anziano per età, è costituita e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. Ogni membro  ha diritto ad un solo voto. Di ogni adunanza dell’Assemblea il Segretario redigerà, su apposito registro, il verbale, che sarà controfirmato dal Coordinatore

È competenza dell’Assemblea deliberare sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;

b) elezione del Consiglio Direttivo;

c) fissazione delle direttive generali per l’attività dell’Associazione;

d) espulsione dei membri, come indicato dal  presente statuto;

e) qualsiasi altro argomento che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano opportuno sottoporre.

L’Assemblea delibera con maggioranza dei 2/3 dei Soci sui seguenti argomenti:

a) modifica dello Statuto;

b) scioglimento.

Si richiamano in ogni caso le norme in materia previste dal codice civile.

Art.8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, composto di almeno sette membri, è eletto dall’Assemblea dei Generatori.

I membri durano in carica un anno e sono rieleggibili. La votazione avviene a scrutinio palese anche tramite Web; ogni Membro ha diritto ad un voto.

Il Consiglio Direttivo neoeletto al massimo entro sette giorni dalla data dell’Assemblea si riunisce per l’elezione del Coordinatore che sarà comunicata agli aderenti.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei componenti del Consiglio si riduca a un numero di membri

inferiore alla metà, l’Organo stesso provvederà al loro reintegro e ne darà immediata comunicazione ai membri.

Con un numero di membri del Consiglio in carica inferiore alla metà il Consiglio è da considerarsi decaduto

ed il Coordinatore convocherà, entro un mese, l’Assemblea dei membri per una nuova elezione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte in cui il Coordinatore  lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei membri in carica. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera semplice o e-mail o sms da inviare almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

È compito del Consiglio:

a) attuare le deliberazioni dell’Assemblea;

b) gestire il patrimonio della Associazione e provvedere al perseguimento delle finalità associative;

c) procedere alla nomina del Coordinatore

d) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo;

e) fissare la misura della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì un Segretario che svolga la funzione di verbalizzazione dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Coordinatore  e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione dell’attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione; nomina altresì un Tesoriere, anche nella stessa persona del Segretario, che cura la

gestione della cassa dell’Associazione, ne tiene la contabilità, redige i libri contabili e predispone il bilancio

preventivo e quello consuntivo.

Art. 9

Il Coordinatore

 

Ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Presiede le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne ordina la convocazione e cura

l’esecuzione delle relative delibere. Qualora non sia disponibile o sia impossibilitato a svolgere le proprie

funzioni sarà sostituito dal Vice coordinatore e in mancanza dal Consigliere anziano per età.

Art. 10

Collegio dei Revisori dei conti

Può essere nominato il Collegio dei Revisori dei Conti che si compone di tre membri effettivi e di due

supplenti scelti dall’Assemblea dei Soci.

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per il compenso valgono le norme dettate dall’art. 17 del presente Statuto, per la durata in carica, la

rieleggibilità valgono le norme dettate per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto

alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto,

verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

 

Art. 11

Scioglimento

 

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dall’Assemblea con maggioranza dei due terzi dei

Soci.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo dopo la chiusura della fase

di liquidazione dovrà essere devoluto, con delibera dell’Assemblea che decide lo scioglimento, a favore di

altre associazioni senza scopo di lucro e finalità analoghe.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole

di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla

destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di

Promozione Sociale di finalità similari.

Art. 12

Modifiche allo Statuto

 

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei Soci dell’Associazione e con voto favorevole

della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali,

con la dottrina e il Regolamento interno e conla Leggeitaliana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si deve far riferimento alle norme in materia di Associazioni contenute agli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

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