Sette società, tra le più importanti produttrici di Mozzarella di Bufala Campana DOP, rappresentate e difese da un noto studio legale Internazionale di Roma hanno chiesto l’annullamento del Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10 aprile 2013 recante “Modalità per l’attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana”.
Le aziende ricorrenti producono e commercializzano la mozzarella di bufala Campana a Denominazione di Origine Protetta (DOP).
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con decreto di aprile 2013, ha disposto la separazione degli stabilimenti di produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP. In particolare, ha stabilito che: – a decorrere dal 30 giugno 2013, gli operatori della DOP Mozzarella di Bufala Campana producano la Mozzarella di Bufala Campana nonché i sottoprodotti o derivati della stessa materia prima, in stabilimenti esclusivamente dedicati a tali produzioni; è vietata la produzione in tali stabilimenti di altri tipi di formaggi o preparati alimentari; all’interno degli stabilimenti che lavorano Mozzarella di Bufala Campana DOP è vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline idonee alle lavorazioni di cui al precedente comma e ad esse esclusivamente dedicate.
Sette dei grandi produttori – evidenziando che sarebbe di fatto preclusa, nonostante il rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei prodotti alimentari, la possibilità di continuare a produrre insieme ai prodotti non DOP anche le Mozzarelle di Bufala DOP.
Hanno, pertanto, concluso per l’accoglimento del ricorso, previa verifica legittimità Costituzionale o alla Corte di Giustizia Europea al fine di garantire sia la libera concorrenza dei prodotti all’interno dell’Unione europea sia la tutela dei regimi di qualità per sostenere le zone agricole svantaggiate.
In via subordinata, hanno chiesto di accertare e dichiarare che il decreto impugnato consente loro, purché utilizzino solo latte proveniente da aree DOP, di produrre nello stesso stabilimento sia Mozzarelle di Bufala Campana DOP sia Mozzarelle di Bufala Campana non DOP, queste ultime prodotte con detta materia prima oltre la 60/a ora dalla prima mungitura.
L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso concludendo per il suo rigetto. L’Assolatte è intervenuta in giudizio per sostenere le ragioni delle ricorrenti.
Un decreto legge ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2014 la produzione della “mozzarella di bufala campana” registrata come denominazione di origine protetta (DOP) deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari.
Il Collegio ha ritenuto opportuno, ai fini della decisione, acquisire in giudizio una dettagliata relazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, corredata da eventuale documentazione, in ordine alla ratio del decreto legge, con specifico riferimento agli interessi pubblici perseguiti ed all’effetto di accrescimento o meno delle garanzie di tutela sanitaria ed alimentare derivante dall’applicazione della norma di legge rispetto alla vigente normativa in materia di produzioni DOP.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è espresso sul caso, in queste settimane, pronunciando codesta Ordinanza e disponendo che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali depositi in giudizio la predetta relazione entro sessanta giorni, fissando per il prosieguo l’udienza pubblica del 19 dicembre 2014.
