Buone notizie per chi ha lavori di ristrutturazione da eseguire: il decreto-legge “Rilancio” ha introdotto il “Superbonus al 110%” per alcuni interventi di ristrutturazione edilizia. Riassumiamo in alcuni punti fondamentali chi può usufruire di questa nuova agevolazione e in che modo.
IL SUPERBONUS
Il superbonus permette al richiedente di sostenere spese per la ristrutturazione e richiedere in cambio: 1) la detrazione delle stesse dall’Irpef dilazionata in 5 anni, e nella misura del 110%, 2)Crediti da cedere ad intermediari finanziari (banche, assicurazioni). 3)Lo sconto in fattura, che permette al proprietario di ottenere un credito di imposta pari al 110% del corrispettivo dovuto sui lavori, da cedere all’impresa, alla banca, o ad assicurazioni, in parole povere: permette di avere i lavori a costo zero.
GLI INTERVENTI POSSIBILI
- Isolamento termico: questo intervento deve essere realizzato con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi del D.M. Ministero dell’Ambiente 11 ottobre 2017 e può riguardare le superfici opache verticali e orizzontali, che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso, dunque include lavori sulle coperture e sui rivestimenti esterni, ivi compreso l’aggiunta del cappotto termico. La spesa massima è di 60.000,00 euro per unità immobiliare dell’edificio
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione. In questo caso la spesa deve essere al massimo di 30.000,00 euro per unità immobiliare dell’edificio.
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e di microcogenerazione. Le spese non devono superare i 30mila euro.
Inoltre, solo se effettuati congiuntamente ad uno di questi INTERVENTI TRAINANTI, la detrazione sarà fruibile anche per:
lavori di risparmio energetico su parti comuni e singole unità immobiliari, detraibili dall’Irpef al 50-65% (ad esempio l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi può agganciarsi agli “interventi trainanti”. Installazione di schermature solari e di dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione, l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo.
E ancora, per quanto riguarda il restauro delle facciate degli edifici, comprese pulizia e tinteggiatura esterne, la legge di bilancio 2020 aveva già introdotto un bonus al 90%. Ora si potrà scegliere di utilizzare, in alternativa, il superbonus sempre effettuando i lavori congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.
Ricordiamo, infine, che tutti gli interventi vanno effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
I BENEFICIARI
- Condomìni
- Persone fisiche
- Istituti autonomi case popolari
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
GLI EDIFICI SUI QUALI SI PUÒ RICHIEDERE IL SUPERBONUS
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
- seconde case, se facenti parte di condominii.
SISMABONUS
Permettono di godere dello sconto Irpef del 110% anche gli interventi di messa in sicurezza degli immobili per cui si può fruire del sismabonus, sempre se realizzati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 purché non ubicati nelle zone sismiche 4, fino a un massimale di spesa non superiore a 96.000 euro. Infine si sottolinea che, per interventi che non ricadono nelle già citate categorie di lavori e non “agganciabili” ai maxi interventi previsti dal superbonus, sono numerose le altre agevolazioni messe a disposizione, come il bonus facciate del 90%, la detrazione fiscale per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo del 50% (fino al 31/12/2020) , e ancora, il bonus mobili e il bonus verde che, rispettivamente, danno diritto a una detrazione del 50% e del 36%, per i quali si rimanda alle normative specifiche. Si sottolinea, dunque, che le detrazioni sono fruibili nella misura più vantaggiosa fino alla fine di quest’anno, mentre per il Superbonus al 110% la data delle spese dev’essere compresa tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
PROCEDURA
Ai fini dell’ottenimento della detrazione IRPEF, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, quando non possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta. Ciò va dimostrato tramite l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post-intervento. Ai fini della cessione o dello sconto, è necessario che i tecnici abilitati (architetti, ingegneri etc) asseverino il rispetto dei requisiti previsti e la congruità delle spese, inoltre, è necessario richiedere un visto di conformità (rilasciato da dottori commercialisti, periti, ragionieri etc). Una copia dell’asseverazione viene trasmessa all’ ENEA, ma ancora da definire sono le modalità di trasmissione, che saranno specificate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto in oggetto. Per il sismabonus le asseverazioni spettano agli incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori e collaudo statico. Il rilascio di attestazioni o asseverazioni e il visto di conformità rientra nelle spese detraibili. Senza alcun dubbio l’incentivo del superbonus è una misura importante, grande occasione che, se sfruttata, contribuirebbe al rilancio dell’economia e alla cura di un patrimonio edilizio vasto e per la maggior parte in decadenza.
Dott.ssa Gina De Robbio per Generazione Aurunca
(contatto: ginaderobbio@virgilio.it)