Il rischio di approvare un bilancio “sballato” è la grande paura di qualsiasi consigliere comunale. Ecco perchè i consiglieri comunali di Sessa Aurunca sono estremamente preoccupati dopo i pareri negativi dei revisori dei conti, nonchè la lente d’ingrandimenti posta dalla Corte dei Conti sul bilancio della nostra città.
Sono previste gravi sanzioni pecuniarie a carico di chi dovesse approvare un bilancio che sfori il patto di stabilità.
Centinaia di migliaia d’euro sono state le condanne a numerose amministrazioni in questi mesi.
L’unica autorità legittimata ad intestare e quantificare la fattispecie di danno erariale è la Corte dei conti. Nell’ordinamento italiano per danno erariale si intende il pregiudizio sofferto dallo Stato o da un altro ente pubblico in ragione della condotta dolosa o gravemente colposa imputabile ad un soggetto appartenente ad un apparato pubblico ovvero da questo comunque incaricato.
Su un piano completamente diverso si colloca invece l’apprezzamento della condotta di coloro che partecipano all’approvazione dei bilanci di pertinenza dei Comuni e quindi al raggiungimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno. Relativamente a tale apprezzamento, la legge assegna la materia della responsabilità amministrativa esclusivamente alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n.20. Il giudizio di responsabilità, in base a tale legge, intende perseguire le condotte individuali, apprezzando l’imputabilità delle condotte dei singoli. In sintesi, può affermarsi che le sanzioni relative allo sforamento del Patto di stabilità si applicano a prescindere dalla responsabilità degli amministratori in carica, mentre la responsabilità per danno erariale si fonda sull’imputabilità dei soggetti condannati.
Relativamente all’imputabilità soggettiva del danno erariale, i presupposti dell’azione della Corte dei conti, anche alla luce della nota interpretativa, resa dalla Procura generale della Corte dei conti, del 2 agosto 2007, P.G.9434/2007 in materia di denunce di danno erariale sono:
a) L’esistenza di un danno patrimoniale;
b) L’ascrivibilità del danno ad un comportamento doloso o comunque caratterizzato dalla colpa grave dell’agente (inteso come negligenza, imprudenza o imperizia);
c) L’individuazione di un nesso di causalità tra il danno ed il comportamento;
d) La sussistenza di un legame con l’apparato pubblico in virtù di un rapporto di impiego o servizio.