La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con Ordinanza n.1522 del 15/04/2016, si è pronunciata sul ricorso proposto dalla Casertana Costruzioni srl, con sede in Caserta, in proprio e quale capogruppo e mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese con Qatar Costruzioni srl, contro il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche e A.R.CA.DI.S., nei confronti di Consorzio Stabile Infratech, in proprio e quale capogruppo e mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese con SIBA S.p.A. e Idroeco S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Lentini e Francesco Migliarotti, W.E.E. Water Enviroment Energy S.p.A., Ing. Massimo Fontana, Studio Tecnico Associato Thinkd, Ing. Claudio Della Rocca, Dott. Nicola Maione, Ing. Vittorio Ciotola, FIN.SE.CO S.p.A., Edilgen S.p.A., Site S.r.l., in persona dei legali rappresentanti e/o titolari pro-tempore, non costituiti nel giudizio di primo grado e di appello, per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione I, n.1846 del 27 marzo 2015, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso incidentale proposto da Consorzio Stabile Infratech e per conseguenza dichiarato improcedibile il ricorso principale n.r. 5835/2014, proposto da Casertana Costruzioni S.r.l. per l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione dei lavori relativi all’intervento denominato “La Bandiera Blu del Litorale Domizio”, indetto dal Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, per delega dell’ Azienda Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.CA.DI.S., per l’importo complessivo a base di gara di € 33.921.446,69 oltre IVA.

Con appello notificato il 26 giugno 2015 e depositato l’8 luglio 2015, Casertana Costruzioni S.r.l. ha impugnato la sentenza del T.A.R. per la Campania, deducendo, in estrema sintesi, l’erroneità della sentenza perché essa ha eluso il profilo essenziale della questione controversa, ossia “…coniugare la regola speciale, operante nel settore del diritto dei contratti pubblici, della necessità di permanenza dei requisiti in corso di gara, con il principio generale dell’esimente della forza maggiore, che conforma l’intero ordinamento giuridico ed opera anche nel settore dei contratti pubblici in forza del richiamo di cui all’art. 2, comma 4, del Codice dei contratti pubblici”. In sostanza l’impresa ausiliata che ha confidato nel possesso del requisito di qualificazione in capo all’impresa ausiliaria, verificato al momento della sottoscrizione del contratto di avvalimento, non può essere chiamata a rispondere della successiva perdita (o riduzione) di quel requisito, ascrivibile a fatto dell’impresa ausiliata, e quindi di terzo, non essendo individuabile una culpa in eligendo, come ritenuto dal TAR, e apparendo l’automatica esclusione, senza possibilità di sostituzione dell’impresa ausiliaria con altra impresa, contraria alla giurisprudenza comunitaria in tema di rilevanza del fatto di forza maggiore, e soprattutto in contrasto con l’art. 63 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

I giudici di Palazzo Spada a Roma, con l’ordinanza n.1522 del 15 aprile 2016, “visti l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, l’articolo 79 del codice del processo amministrativo e l’art. 295 del codice di procedura civile” hanno chiesto “alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione di interpretazione del diritto dell’Unione europea specificata in motivazione”, ordinando “la sospensione del processo relativo all’appello n.r. 6073/2015 e la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.”

La procedura aperta per l’affidamento del Grande Progetto “La Bandiera Blu” del Litorale Domizio, Lotto funzionale n.1, Comuni di Carinola, Cellole, Francolise, Sessa Aurunca – Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori, prevedeva un importo complessivo a base d’appalto di 44 milioni di €. Il bando di gara venne pubblicato nel giugno del 2013, dal Provveditore Ing. Guglielmi, con termine per il ricevimento delle offerte fissato al 3 settembre 2013. L’aggiudicazione definitiva, a seguito delle sedute di gara, fu disposta con decreto, circa 16 mesi dopo, nei confronti del Consorzio Stabile Infratech con sede a Milano. Il Grande Progetto Bandiera blu del Litorale Domitio è suddiviso in 2 lotti, per un investimento complessivo di 80 milioni €; prevede una serie di interventi di adeguamento e riqualificazione ambientale, l’adeguamento dei sistemi di collettamento e di drenaggio urbano e la relativa depurazione dei reflui nei comuni del Litorale Domitio consentendo così un netto miglioramento delle acque marino-costiere.

Gennaio 2015: ordinanza del TAR

Marzo 2015: Sentenza del TAR

Aprile 2015: aggiudicata direzione lavori e collaudo dei lavori

Agosto 2015: l’ARCADIS convoca la conferenza dei servizi

Ottobre 2015: parere del comune di Cellole

Febbraio 2016: Report Analisi Ambientale degli Impatti Attesi

 

Mario Nardella per Generazione Aurunca