Per l’Esecuzione del giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 532 del 2009, notificato in data 09.10.2009 e non opposto nei termini di legge dal comune di Cellole, dichiarato esecutivo il 19.02.2010, con cui il Comune veniva condannato a pagare, in favore del privato ricorrente al Tribunale Amministrativo Regionale, la somma di euro 15.545,06, oltre interessi legali e spese di giudizio; notificando, anche, un atto di precetto in data 11.08.2010, atteso il perdurante inadempimento del Comune.
L’Amministrazione Comunale “non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento, anzi non si è neppure costituita”, si legge nella Sentenza n.1913 del 02/04/2015, di condanna al pagamento della relativa somma, oltre agli interessi legali richiesti in questa sede, a far data dalla pubblicazione della sentenza. Pertanto, l’amministrazione dovrà dare esecuzione alle predetta sentenza entro giorni sessanta. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora il Dirigente della Corte dei Conti preposto al Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Campania (SAUR), con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il Tribunale Amministrativo ha inoltre accolto “la domanda di fissazione della somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, quantificandola in euro 20 (venti) per ogni giorno di ulteriore ritardo, dal trentunesimo giorno dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e per un periodo massimo di ulteriori 30 giorni”.
Le spese di giudizio sono state compensate per metà, “e per l’altra metà le pone a carico dell’Amministrazione resistente; condanna il Comune di Cellole a rifondere alla parte ricorrente la metà delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500 (cinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, oltre al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto”