Il consorzio Idrico Terra di Lavoro  (C.I.T.L.) è un consorzio tra enti locali, per la gestione associata del servizio Idrico in parte della Provincia di Caserta. 

Il Consorzio non può andare in dissesto. Il suo indebitamento si rifrange “a monte” a carico degli enti locali consorziati, ciascuno dei quali dovrà <<provvede alla copertura degli eventuali costi sociali>>, anche mediante la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio e ricorso, nei limiti di legge, all’indebitamento con accensione di mutui passivi per il finanziamento dei debiti medesimi.

Già nel 2011 il TAR per la Campania dichiarava l’obbligo del Consorzio Idrico Terra di Lavoro – Caserta di dare esecuzione al pagamento delle somme dovuta ad ENEL, per il servizio elettrico.

Il Consorzio in questione non ottemperava e il Commisario ad acta, individuato nella persona del Dott. Tommaso Infante, visto il Bilancio di esercizio dell’anno 2009, rilevata l’impossibilità di adempiere alla sentenza attraverso risorse di cassa o immobiliari della CITL, provvedeva, sulla base dello Statuto del Consorzio ad effettuare un riparto, pro quota debito complessivo pari a 11.029.170,06, fra tutti gli enti locali partecipanti al Consorzio.

Stabilisce con l’ordinanza odierna il Tribunale Amministrativo che il Comune di Sessa Aurunca ed altri non potrà disinteressarsi delle sorti del servizio gestito dal Consorzio e dovrà provvedere affinché lo stesso venga assicurato, facendosi carico dei relativi oneri pro quota, nei modi ritenuti opportuni, sino a che non si scelga una diversa forma di gestione del medesimo servizio.

Il Collegio dispone che il Commissario ad acta dovrà provvedere ad assolvere al pagamento del debito in questione tramite le risorse disponibili e il finanziamento ottenuto in via ordinaria dai Comuni.

In particolare, dovranno essere specificamente verificati lo squilibrio di bilancio e l’entità delle riserve disponibili nonchè la sussistenza di crediti del Consorzio, anche relativi all’omissione di versamenti da parte dei consorziati, provvedendo in via prioritaria alla loro riscossione al fine dell’effettuazione del pagamento.

Nel caso di verificata ed attestata indisponibilità delle predette risorse il Commissario potrà, infine, chiedere ai singoli enti locali consorziati di provvedere alla copertura pro quota del debito, adottando all’occorrenza le opportune iniziative amministrative.

Il Commissario ad acta porterà al termine i suoi compiti con le modalità suindicate entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione

 

 

Sotto l’ordinanza integrale del TAR CAMPANIA:

N. 02043/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02324/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 2324 del 2010, proposto da:

Enel Servizio Elettrico S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Orlando, Simone Carrano, con domicilio eletto presso Simone Carrano in Napoli, via Ponte di Tappia N.62;

contro

Consorzio Idrico Terra di Lavoro-Caserta (C.I.T.L.); 

per l’ottemperanza al giudicato sui seguenti titoli: – sentenza n. 2587/02 emessa dalla corte di appello di napoli; – decreto ingiuntivo n. 2596/2002 del tribunale di napoli; – decreto ingiuntivo n. 3627/2002 del tribunale di napoli; – decreto ingiuntivo n. 4458/2002 del tribunale di napoli;

– decreto ingiuntivo n. 2275/2004 del Tribunale di Napoli; – decreto ingiuntivo n. 4258/2004 del Tribunale di Napoli; – decreto ingiuntivo n. 5197/2004 del Tribunale di Napoli.

Chiarimenti al Commissario ad acta.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Fabrizio D’Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1) Enel Servizio Elettrico S.p.A. succedeva nei rapporti di cui è causa, per atto di scissione parziale, ad Enel Distribuzione S.p.A. che a sua volta era succeduta ad Enel S.p.A.

Enel S.p.A. otteneva la sentenza n. 2288/99 della Corte di Appello di Napoli che condannava il Consorzio per l’Approvvigionamento Idrico di Terra di Lavoro – cui è in seguito succeduto il Consorzio Idrico Terra di Lavoro Caserta (in sigla “C.I.T.L.” come di seguito verrà indicato) – al pagamento della somma di lire 790.170.931 oltre alla rivalutazione monetaria ed al pagamento della metà delle spese processuali.

Enel Distribuzione S.p.A. agiva, quindi, per l’ottemperanza della suddetta sentenza e l’adito T.A.R., con sentenza n.10402/2005, accoglieva il ricorso nominando un Commissario ad acta.

Successivamente, con sentenza n. 8261 del 18.10.2006, il medesimo T.A.R. ordinava al Commissario ad acta di procedere all’espletamento dell’incarico ed, in seguito, con sentenza n. 21640 del 30.12.2008, sostituiva il medesimo Commissario ad acta, senza che però fosse dato effettivo adempimento.

Enel Distribuzione S.p.A. otteneva nei confronti del Consorzio Idrico Terra di Lavoro anche i seguenti altri provvedimenti giurisdizionali:

– la sentenza n. 2587/02 della Corte di Appello di Napoli che ha condannato il Consorzio Idrico Terra di Lavoro al pagamento di euro 173.491,04, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali, secondo i criteri nella medesima sentenza indicati, nonché alle spese di lite liquidate complessivamente in euro 19.562,10;

– il decreto ingiuntivo n. 2596/2002 del Tribunale di Napoli che ha ingiunto al Consorzio Idrico Terra di Lavoro al pagamento di euro 2.523.047,22, oltre ad interessi ed alle spese di lite, come nel decreto indicati;

decreto ingiuntivo n. 3627/2002 del Tribunale di Napoli che ha ingiunto al Consorzio Idrico Terra di Lavoro al pagamento di euro 1.123.788,95, oltre ad interessi ed alle spese di lite, come nel decreto indicati;

decreto ingiuntivo n. 4458/2002 del Tribunale di Napoli che ha ingiunto al Consorzio Idrico Terra di Lavoro al pagamento di euro 524.950,15, oltre ad interessi ed alle spese di lite, come nel decreto indicati;

decreto ingiuntivo n. 2275/2004 del Tribunale di Napoli che ha ingiunto al Consorzio Idrico Terra di Lavoro al pagamento di euro 1.785.545,20, oltre ad interessi ed alle spese di lite, come nel decreto indicati. Tale importo debitorio, deduce parte ricorrente, si sarebbe poi ridotto ad euro 1.784.566,10 in seguito ad alcuni versamenti parziali;

decreto ingiuntivo n. 4258/2004 del Tribunale di Napoli che ha ingiunto al Consorzio Idrico Terra di Lavoro al pagamento di euro 546.575,84 (in realtà euro 549.979,01), oltre ad interessi ed alle spese di lite, come nel decreto indicati;

decreto ingiuntivo n. 5197/2004 del Tribunale di Napoli che ha ingiunto al Consorzio Idrico Terra di Lavoro al pagamento di euro 893.069,63 (in realtà euro 892.112,41), oltre ad interessi e alle spese di lite, come nel decreto indicati.

Enel Distribuzione S.p.A., per ottenere l’adempimento dei suindicati titoli e, in particolare, della sentenza n. 2587/02 della Corte di Appello di Napoli e dei decreti ingiuntivi n. 2596/2002, n. 3627/2002, n. 4458/2002, n. 2275/2004 (per la parte residua), n. 4258/2004 e n. 5197/2004 del Tribunale di Napoli, notificava al Consorzio in questione, in data 19.10.2009, atto di diffida a pagare le relative somme, assegnando a tal fine un termine di trenta giorni, senza che però venisse effettuato il pagamento di tali importi.

Enel Servizio Elettrico S.p.A. chiedeva quindi al presente T.A.R. di voler disporre l’ottemperanza dei titoli giudiziali suindicati, nominando a tal fine, qualora necessario, un Commissario ad acta.

L’adito T.A.R., con sentenza di ottemperanza n. 248/2011:

– specificava in via preliminare, che il ricorso per ottemperanza in questione non aveva ad oggetto la sentenza n. 2288/99 emessa dalla Corte di Appello di Napoli;

accoglieva il ricorso per gli altri titoli e, nello specifico, per la sentenza n. 2587/02 emessa dalla Corte di Appello di Napoli e ai decreti ingiuntivi n. 2596/2002, n. 3627/2002, n. 4458/2002, n. 2275/2004 (per la parte residua), n. 4258/2004 e n. 5197/2004 del Tribunale di Napoli, e dichiarava l’obbligo del Consorzio Idrico Terra di Lavoro – Caserta (C.I.T.L.) di dare loro esecuzione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza, nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, quale Commissario ad acta il Presidente della Sezione Regionale di Controllo Atti della Corte dei Conti della Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio.

Il Consorzio in questione non ottemperava e il Commisario ad acta, individuato nella persona del Dott. Tommaso Infante, visto il Bilancio di esercizio dell’anno 2009, la verifica di cassa alla data del 19.5.2011 ammontante a 10.000 e rilevata l’impossibilità di adempiere alla sentenza attraverso risorse di cassa o immobiliari della CTL, provvedeva, sulla base degli artt. 3, 26 e 29 dello Statuto del Consorzio ad effettuare un riparto, pro quota debito complessivo pari a 11.029.170,06, fra tutti gli enti locali partecipanti al Consorzio.

Ordinava quindi a tutti gli enti locali di pagare entro trenta giorni la loro quota di spettanza, indicando che in difetto avrebbe provveduto, in via sostitutiva, a dare corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Diversi comuni consorziati e, in particolare, i Comuni di Liberi, San Tammaro, Pastorano, Gallo Matese, Santa Maria La Fossa, Formicola, Casapulla, Alife, Carinaro, Macerata Campania, Castel di Sasso, San Cipriano d’Aversa, Sant’Irpino, Castel Morrone, Caiazzo, Baia e Latina, Calvi Risorta, Camigliano, Piana di Monte Verna, Piana di Rocchetta e Croce, Cancello ed Arnone, Valle Agricola, Tora e Piccilli, Casaluce, Ciorlano, Pontelatone, Giano Vetusto, Avigliano, Castel Campagnano, Frignano, Francolise, Carinola, Marcianise, Bellona, Sessa Aurunca, nonché la Provincia di Caserta, impugnavano l’ordinanza commissariale prot. 18436 del 2/8 novembre 2011 e gli atti conseguenziali e connessi, dando vita ad una serie di giudizi di opposizione.

Il Commissario ad acta chiedeva, quindi, con nota del 3.4.2013 di conoscere se l’incarico fosse ancora operativo, nonché le modalità con cui espletarlo.

Il Collegio, all’esito dei giudizi di opposizione, conclusi con l’annullamento dell’atto gravato, ritiene che il giudizio di ottemperanza debba proseguire con le modalità che vengono di seguito indicate.

2) Al riguardo il Collegio ritiene di fare una breve premessa sulla natura del Consorzio in esame e i rapporti, anche di carattere finanziario, con gli enti locali consorziati.

I consorzi tra enti locali, previsti dall’art. 31 del TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000) per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni, sono costituiti, ai sensi di tale disposizione, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114 del TUEL, in quanto compatibili.

L’art. 114, relativo alle aziende speciali, dice che queste ultime sono enti strumentali dell’ente locale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale (comma 1) e che (comma 6) l’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

L’art. 244, comma 2, del TUEL, dettato nel Titolo VIII, dedicato agli Enti locali deficitari o dissestati, stabilisce che le norme sugli enti locali dissestati si applicano solo alle Province e ai Comuni.

Ne consegue che i consorzi di enti locali non soggiacciono alla previsione del citato articolo 244, secondo cui l’ente locale va in dissesto quando non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193 del TUEL, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 del TUEL per le fattispecie ivi previste (vale a dire ricorso all’indebitamento – art. 202 del TUEL – mediante accensione di mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al richiamato articolo 194).

Quest’ultimo articolo, inoltre, prevede che una delle ragioni di riconoscimento di debito fuori bilancio è costituita proprio – lettera b) – dall’esigenza di copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione (il comma 3 dell’art. 194 precisa che per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell’articolo 193, comma 3, l’ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l’impossibilità di utilizzare altre risorse).

Dalle esaminate disposizioni del TUEL deriva che il Consorzio non può andare in dissesto e che, effettivamente, il suo indebitamento si rifrange “a monte” a carico degli enti locali consorziati, ciascuno dei quali dovrà <<provvede alla copertura degli eventuali costi sociali>> (art. 114, comma 6, del TUEL, richiamato dall’art. 31 (d.lgs. n. 267 del 2000), anche mediante la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio e ricorso, nei limiti di legge, all’indebitamento con accensione di mutui passivi per il finanziamento dei debiti medesimi (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 30.12.2008, n. 21640).

Ora è evidente che i Comuni, dando vita al Consorzio ai fini della gestione di servizi pubblici, abbiano previsto un meccanismo per dotare il Consorzio stesso delle risorse economiche necessarie alla gestione del servizio, così come è evidente il particolare rapporto tra il Comune e il Consorzio creato per la gestione associata dei servizi pubblici, qualificabile come ente strumentale per la gestione del servizio ovverosia come forma di gestione indiretta del servizio, tanto è che sullo stesso il Comune esercita rilevanti funzioni di controllo e vigilanza e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

In tal senso, pertanto, il Comune non può disinteressarsi delle sorti del servizio gestito dal Consorzio e dovrà provvedere affinchè lo stesso venga assicurato, facendosi carico dei relativi oneri pro quota, nei modi ritenuti opportuni, sino a che non si scelga una diversa forma di gestione del medesimo servizio.

I Comuni titolari del servizio affidato al Consorzio devono, in linea di massima, provvedere a fornire, in proporzione alla quota consortile detenuta, le risorse al Consorzio affinchè lo stesso possa portare avanti il servizio pubblico, coprendo i costi sostenuti e facendo fronte agli impegni finanziari assunti a tal fine ed in questo senso appare giustificato un il frazionamento del debito tra i membri del Consorzio .

Ciò sino a che il Consorzio è in essere e salvo il suo scioglimento o il recesso del singolo consorziato, verificandosi il quale ciascuno dei consorziati potrà eventualmente essere chiamato a rispondere delle obbligazioni nei confronti dei terzi secondo le disposizioni di legge.

Al tempo stesso, però, data la natura di ente con autonoma soggettività giuridica del Consorzio, i termini e le modalità con le quali i singoli Comuni sono tenuti a contribuire al Consorzio e, sotto altro profilo, i termini e le modalità con cui il Consorzio può rivolgersi ai suoi consociati per ottenere risorse economiche, sono quelli previsti e disciplinati dagli accordi degli associati e dallo Statuto.

Questi disciplinano i contributi consortili che i consorziati devono ordinariamente versare ai fini del finanziamento dello stesso, nonché le modalità e termini di eventuali capitalizzazioni e ripianamento delle perdite.

In particolare, lo statuto del Consorzio C.I.T.L. prevede all’art. 26 che “al finanziamento del Consorzio provvedono in via ordinaria gli enti consorziati” e all’art. 29 che “il Consorzio, al fine di rispettare il principio del pareggio di bilancio tra costi e ricavi fa ricorso in primo luogo alle riserve accantonate in precedenza e solo qualora ciò risulti insufficiente o matrimonialmente inopportuno può chiedere agli Enti consorziati di erogare contributi aggiuntivi in conto esercizio determinati in proporzione alle quote di finanziamento”.

Alla luce di quanto indicato, il Collegio dispone che il Commissario ad acta dovrà provvedere, in sostituzione degli organi consortili, ad assolvere al pagamento del debito in questione tramite le risorse disponibili e il finanziamento ottenuto in via ordinaria dai Comuni; in caso di insufficienza dovrà invece attingere alle riserve, previa loro ricognizione.

In particolare, dovranno essere specificamente verificati lo squilibrio di bilancio e l’entità delle riserve disponibili nonchè la sussistenza di crediti del Consorzio, anche relativi all’omissione di versamenti da parte dei consorziati, provvedendo in via prioritaria alla loro riscossione al fine dell’effettuazione del pagamento.

Nel caso di verificata ed attestata indisponibilità delle predette risorse il Commissario potrà, infine, chiedere ai singoli enti locali consorziati di provvedere alla copertura pro quota del debito, adottando all’occorrenza le opportune iniziative amministrative.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) rende quindi i chiarimenti indicati in parte motiva e dispone che il Commissario ad acta porti al termine i suoi compiti con le modalità suindicate entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o, se precedente, dalla notifica della presente ordinanza.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 11 dicembre 2013 e 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Angelo Scafuri, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Fabrizio D’Alessandri, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2014