Il primo (e finora unico) consiglio comunale di Cellole dell’anno 2016 ha avuto all’ordine del giorno due punti importanti: il rinnovo della convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante istituita presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, relativa ai lavori pubblici di importo pari o superiore ad €.250.000,00 ed a forniture e servizi di importo pari o superiore ad €.200.000,00 al netto d’IV A e l’adesione all’ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI), il cui obiettivo principale era assegnare i compiti e le funzioni di Centrale di Committenza.
Il primo punto è stato celermente approvato, mentre sul secondo punto si è consumato il dietrofront dell’Amministrazione Comunale, con con una vera e propria “gaffe”, che ha portato al rinvio della discussione, dato che ” è emersa la presenza di un’ordinanza, messa a disposizione da un consigliere di minoranza, pronunciata dal Consiglio di Stato nell’ambito del giudizio di appello intrapreso dall’Asmel nei confronti dell’Anac”.
I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Il ruolo di Asmel come centrale di committenza è stato al centro di un braccio di ferro con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, guidata da Raffaele Cantone, che ha rifiutato, con delibera del 30.04.2015, la richiesta del consorzio di far parte dei 35 soggetti aggregatori, incaricati tra l’altro di raccogliere gli appalti dei comuni non capoluogo.
Secondo l’Ordinanza N.2544 del 19.06.2015, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, “la ASMEL Società consortile a r.l. appare eccentrica e non riconducibile ad alcuno dei modelli ammessi dal suddetto articolo ai fini della configurabilità di uno dei “soggetti aggregatori” ammessi dalla legge, stante la presenza nella compagine consortile della associazione ASMEL che è una associazione di diritto privato non riconosciuta (che tale resta anche se gli associati sono dei Comuni), aderendo alla quale gli Enti locali interessati partecipano alla ASMEL – centrale di committenza”.
Nelle more del pronunciamento nel merito del Tribunale Amministrativo, il Consiglio di Stato, con Ordinanza n.4016 del 08.09.2015 e successiva di chiarimento n.5042 del 04.11.2015, aveva sospeso l’ordinanza del TAR LAZIO N.2544, ritenendo “necessario che tale questione venga decisa dal Tribunale amministrativo con celerità in ragione della particolare rilevanza degli interessi implicati dalla vicenda in esame; che, nelle more della decisione, all’esito di un complessivo bilanciamento degli interessi, è opportuno, anche al fine di non incidere sulle procedure di gara in corso, sospendere l’efficacia del provvedimento 30 aprile 2015, n. 321 dell’Autorità nazionale anticorruzione
Il Tribunale Amministrativo, si è pronunciato nelle ultime ore nel merito della questione con una corposa Sentenza, n.2339 del 22.02.2016, che definitivamente pronunciando sul ricorso, proposto dall’ASMEL contro l’ANAC guidata da Raffaele Cantone, lo respinge. Arriva, quindi, la bocciatura a pochi giorni di distanza dal primo consiglio comunale dell’anno, per l’ASMEL, a cui l’Amministrazione Comunale aveva deciso di aderire, conferendo di conseguenza compiti e funzioni di Centrale di Committenza; della quale ad oggi il comune di Cellole è sprovvisto.
Leggi qui la Delibera di Consiglio n.4 del 2016 che Rinvia l’Adesione all’ASMEL
Sentenza TAR LAZIO N.2339 del 22.02.2016