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Aggiunti in extremis due punti all’ordine del prossimo consiglio comunale di Cellole, previsto per le ore 11 di lunedì 20 ottobre, in cui inizialmente era prevista solamente l’approvazione del bilancio di previsione 2014. Uno dei due punti aggiuntivi prevede l’Approvazione dell’atto di indirizzo ai fini del rilascio di Permessi di costruire in deroga all’art. 5, commi 9 e 14, del Decreto Legge n.70 del 2011.

Cosa prevedono i commi 9 e 14 dell’art.5?  L’articolo riguarda Permessi per Costruzioni private.

Il comma 9 prevede che “Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

c) l’ammissibilita’ delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

d) le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Il comma 14. “Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106, nda) del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all’approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.”

Nel caso di Cellole, “con l’entrata in vigore della Legge Regionale n° 16 del 7 agosto 2014, pubblicata sul BURC n° 57 del 7 agosto 2014, il Legislatore campano ha deciso di dare applicazione al disposto di cui alla legge nazionale in parola.

In particolare, l’art.1 comma 144 della citata norma regionale testualmente recita: “Nelle more dell’approvazione di una organica disciplina in materia di urbanistica ed edilizia, in attuazione dell’articolo 5, comma 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011,n. 106 sono ammissibili, mediante permesso di costruire, le modifiche di destinazione d’uso di volumetrie esistenti, non comportando le stesse variazione allo strumento urbanistico vigente. Le suddette modifiche di destinazione d’uso sono possibili solo relativamente ad interventi puntuali riferiti a singoli edifici e purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. Per consentire il mutamento di destinazione d’uso sono permessi gli interventi previsti nell’articolo 3,lettere a), b), c, e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) senza variazione di sagoma.”.

Pertanto a far data dal 8 agosto, nel territorio campano, la norma nazionale di cui all’art. 5 commi 9-14 del D.L. n° 70 del maggio 2011 convertito nella legge n° 106 del 12 luglio 2011 è privata di ogni effetto diretto, ed è pertanto inapplicabile, se non per i casi definiti dal richiamato art. 1 comma 144 e dal successivo comma 145 della L.R. 16/2014. (Urbanistica. Decreto sviluppo e regione Campania)

Si restringono, quindi, di molto i casi in cui è applicabile questo atto di indirizzo portato in consiglio per l’approvazione. Per le restanti considerazioni, attendiamo di ascoltare la relazione sulla proposta di delibera dell’assessore al ramo.