Sono in totale 9 gli stabilimenti balneari di Baia Domizia sud, titolari di concessioni demaniali marittime che, negli ultimi 8 mesi, sono stati costretti a ricorrere al Tribunale Amministrativo per l’annullamento di “diffide a demolire opere ritenute abusive”.

A seguito delle prime 3 ordinanze di demolizione di maggio 2014, sono giunti presso la casa comunale di Cellole, i ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale, per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, delle diffide, in materia di demanio marittimo a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, Ing. Giuseppina Morrone. La Giunta Comunale, ha provveduto a costituirsi in giudizio al fine di opporsi al ricorso, nominando quale legale per il patrocinio dell’ente l’avv. Luigi Maria D’Angiolella, stabilendo il compenso per i 3 giudizi, nella somma complessiva di 6.000 Euro. La misura cautelare è stata concessa ai ricorrenti a luglio 2014, con Ordinanze della Settima Sezione del T.A.R. ed ha avuto effetto fino alla pronuncia della sentenza di merito. I giudici Amministrativi accogliendo l’istanza cautelare, hanno fissato l’udienza pubblica per la discussione del merito al 5 febbraio 2015. Sono state rese pubbliche nelle ultime ore le 3 sentenze, che accolgono i ricorsi e annullano le ordinanze emesse nel mese di maggio 2014, condannando, altresì, il comune di Cellole al pagamento delle spese di lite, per complessivi 1200 Euro, oltre oneri di legge, per un totale di oltre 4000 Euro. I ricorrenti hanno ottenuto, nel 2009/2010, permessi di costruire, a seguito di conferenza di servizi e parere favorevole della Soprintendenza di Caserta, cui hanno fatto seguito lavori. Le ordinanze impugnate erano basate sul presupposto della non facile rimovibilità di finiture o divisori interni, in un caso anche della “diversa tipologia di materiali usati”, quindi, ritenute dall’Ufficio Tecnico, difformi al permesso. I ricorrenti, hanno reputato illegittima l’ordinanza per violazione di legge e per eccesso di potere, poiché non indica le difformità riscontrate tra l’opera e quanto previsto e assentito dal titolo abilitativo rilasciato e non fornisce i parametri di riferimento in forza dei quali è stata operata la predetta valutazione; censure che il collegio, nella camera di consiglio del 5 febbraio, ha ritenuto fondate e meritevoli di accoglimento perché è indubbio che “la Pubblica Amministrazione ha l’onere di specificare i presupposti di fatto e di individuare e qualificare gli abusi contestati, onere che nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio non risulta essere stato debitamente assolto“. “La sola affermazione della ‘non facile rimozione’ delle strutture specificamente indicate nell’ordinanza gravata non è, infatti, nel caso in esame sufficiente a supportare l’irrogazione della sanzione demolitoria rivelandosi generica e apodittica”.

In sintesi, un deficit motivazionale, l’amministrazione comunale aveva l’onere di specificare le ragioni  per le quali le predette strutture non risultano di facile rimozione, onere reso ancora più intenso e penetrante dai provvedimenti di assenso della D.I.A  e dalla analitica descrizione delle opere assentite mediante i permessi di costruire.

Per le altre 6 ordinanze di demolizione, emanate a novembre 2014, il Tribunale Amministrativo della Campania ha già accolto, con Ordinanza, le istanze cautelari (5 il 23 gennaio e la sesta il 19 febbraio) proposte dai privati e per l’effetto: sospeso i provvedimenti in materia di demanio marittimo, riguardanti gli altri 6 stabilimenti balneari ricadenti nel territorio di Cellole, che diffidavano a demolire alcune opere realizzate su area demaniale marittima; e fissato per la trattazione di merito dei ricorsi, le udienze pubbliche del 21 maggio 2015 (per i primi 5) e del 21 ottobre 2015 (per il sesto ricorso). Anche in questi ultimi ricorsi, è avvenuta  la costituzione nei giudizi della Giunta Comunale, nominando 3 diversi legali (Avv.ti Coletta, Lombardi, Decente), a cui sono stati affidati 2 ricorsi ciascuno, per una spesa complessiva per le casse comunali di circa 11.000 Euro.