Il 16 giugno, termine ultimo  per effettuare il versamento dell’acconto della Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) e dell’Imu (Imposta Municipale Unica) è, ormai, imminente.

Ricordiamo che per servizi indivisibili si considera una serie di attività molto ampia, tra le quali rientrano la cura e la manutenzione stradale, la pubblica sicurezza, la pubblica illuminazione e, più in generale, tutti i servizi che non vengono offerti “a domanda individuale” come le mense scolastiche, i corsi extra-scolastici, il trasporto scolastico o l’asilo nido.

Discorso diverso va fatto per l’Imu. L’imposta entrata in vigore nel 2012, ha preso il posto della vecchia Ici e dell’Irpef in riferimento ai redditi immobiliari, ad esclusione di quelli da locazione e le relative addizionali.

La principale novità della Tasi, su cui ci soffermammo anche qualche mese fa, consiste nel fatto che il soggetto passivo del rapporto, non è solo il proprietario, a qualsiasi titolo, del locale, ma anche l’utilizzatore dell’immobile e, quindi, l’affittuario.

Affittuario e proprietario sono, dunque, entrambi tenuti all’adempimento dell’obbligazione tributaria.

L’occupante, tuttavia, deve versare solo il 30% del totale di quanto stabilito dal Comune nel regolamento della suddetta tassa.

Se la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imu, spetta ai Comuni, con propria delibera, stabilire le aliquote della Tasi.
Come riportato nel manifesto pubblicato in questi giorni per le vie del Comune, le aliquote della Tasi, sono le seguenti:

  • Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9, e, dunque, solo case signorili, ville e castelli) 1,00
  • Abitazione principale e relative pertinenze non di lusso (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 2,50
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00
  • Altri immobili 1,60

L’abitazione principale è la casa in cui risiedono il contribuente e il suo nucleo familiare. É fondamentale che essa sia composta da una sola unità immobiliare. In caso contrario solo una è considerata abitazione principale, tutte le altre rientrano nella categoria “altri immobili”.

Le pertinenze dell’abitazione principale, invece, sono:

  • soffitta e cantina (categoria catastale C/2)
  • box e posto auto scoperto (categoria catastale C/6)
  • posto auto coperto e tettoie (categoria catastale C/7)

Esenti dal pagamento dell’imposta sono:

  • terreni agricoli;
  • rifugi alpini non custoditi, bivacchi e punti d’appoggio;
  • immobili a destinazione particolare (categoria catastale E, e dunque, stazioni per servizi di trasporto, terresti e marittimi; ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio; costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche; fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale; fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti; fabbricati e costruzioni nei cimiteri esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia; edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti);
  • fabbricati destinati a uso culturale;
  • fabbricati destinati esclusivamente all’uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede;
  • immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali.

Non è l’Amministrazione a comunicare l’importo dovuto, ma ciascun contribuente deve calcolarlo per conto proprio.

Analogamente alla Tasi, anche l’Imu prevede una base imponibile e aliquote stabilite dai singoli Comuni. Le aliquote applicate nel Comune di Sessa Aurunca sono le seguenti:

  • Abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9, solo case signorili, ville e castelli) e relative pertinenze 5,00
  • Altri immobili 9,00
  • Terreni agricoli 8,00
  • Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori e imprenditori agricoli 7,6
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00
  • Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00

 

I contribuenti, sostanzialmente, sono tenuti a pagare l’Imu sull’abitazione principale solo se questa rientra tra le, cosiddette, abitazioni di lusso.

Essendo requisiti fondamentale dell’imposta non la proprietà, bensì possesso del bene, sono tenuti al pagamento:

  • i proprietari degli immobili;
  • i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili e, dunque, i titolari di usufrutto, di uso, abitazione, enfiteusi e superficie);
  • i locatari, ovvero coloro, avendo stipulato un contratto di leasing finanziario, usufruiscono del bene;
  • i concessionari di aree demaniali (come ad esempio nel caso degli stabilimenti balneari);
  • l’amministratore nel caso di multiproprietà di immobili.

 

Novità dell’anno 2015 è il nuovo regime per i terreni agricoli. Il decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015, che fa riferimento al comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 504, ha,infatti, stabilito che è prevista l’esenzione dal pagamento dell’Imu per:

  • i terreni agricoli, anche quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, ovvero ad un’altitudine di oltre 600 metri;
  • i terreni agricoli, anche quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani, ovvero a un’altitudine compresa tra 281 e 600 metri.

Discorso diverso va fatto per i terreni di cui al comma 1 lettera b) del D. L. n. 4/15, nel caso di concessione degli stessi, in comodato o in affitto, a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ai quali spetta una detrazione d’imposta pari a 200 €.

 

Per procedere più semplicemente al calcolo della Tasi e dell’Imuche presentano le stesse modalità di calcolo, è possibile collegarsi al link (http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/) e inserire il codice fiscale del contribuente per consultare rapidamente le rendite catastali dei propri immobili e verificare se ci sono stati aggiornamenti rispetto agli anni precedenti.

Inserendo pochi dati, quali codice catastale comunale (I676 per il comune di Sessa Aurunca), rendita catastale degli immobili e delle eventuali pertinenze, generalità e codice fiscale del contribuente, ai link riportati qui sotto, è possibile compilare online e stampare il modello F24 direttamente da casa in modo completamente gratuito.
http://www.amministrazionicomunali.it/tasi/calcolo_tasi.php

http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php

 

E’, inoltre, possibile effettuare il pagamento Imu mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU;

Allo stesso modo, è possibile effettuare il pagamento Tasi mediante versamento su CCP n. 1017381649 intestato a: PAGAMENTO TASI, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze
  • 3959 – TASI su fabbricati rurali strumentali
  • 3960 – TASI su aree fabbricabili
  • 3961 – TASI su altri fabbricati

 

É possibile calcolare anche manualmente le due imposte seguendo il procedimento qui sotto riportato.

Per quanto riguarda le abitazioni, la rendita catastale dell’immobile deve essere rivalutata del 5% e, poi, moltiplicata per 160. Il risultato va, poi, moltiplicato per le aliquote indicate in precedenza (0,25%, 0,16%, 0,10% in riferimento alla Tasi e 0,50%, 0,90 %, 0,80%, 0,76% e 0,20% per quanto riguarda l’Imu).

Per calcolare la Tasi di un’abitazione, bisognerà moltiplicare la rendita catastale, ad esempio 2.000, per 0,05. Il risultato, 100, andrà aggiunto ai 2.000 iniziali e moltiplicato per 160. Il prodotto (336.000) dovrà, a sua volta, essere moltiplicato per 0,25%. Il risultato, 840 sarà la somma annuale, di cui, entro il 16 giugno, andrà versato solamente il 50%.

Francesco Velluto per Generazione Aurunca