Il Comune di Cellole ha contestato a dei privati l’abusiva realizzazione in difetto di permesso di costruire ed in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004  di “un patio in legno consistente in n. 2 pali verticali bullonati al terrazzo di un fabbricato sito in Baia Domizia Sud, a sostegno della intelaiatura orizzontale agganciata alla parete esistente, con superficie di mq. 15 circa, aperto su tre lati e con copertura in legno.”

Le ricorrenti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, hanno escluso che il descritto manufatto richieda il previo rilascio di un titolo concessorio, siccome inidoneo ad esprimere nuova volumetria trattandosi, di modesta pensilina con funzione di riparo dagli agenti atmosferici.

Il ricorso, proposto dai privati è stato ritenuto dai giudici del Tribunale Amministrativo, fondato per quanto di seguito:

“per la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati non è, in linea di principio, richiesto il permesso di costruire, essendo sufficiente la presentazione di una denunzia di inizio attività (ora segnalazione certificata di inizio attività). Quindi le tettoie aperte su tre lati ed addossate ad un edificio principale, se di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti – come quella in esame – costituiscono pertinenze dell’edificio cui accedono. Tali opere possono ritenersi liberamente edificabili qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente la loro natura pertinenziale per una riconoscibile ed evidente finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono. Tali caratteristiche sussistono nel caso in esame, controvertendosi per l’appunto di una tettoia di modeste dimensioni aperta su tre lati e aderente sul quarto lato a parte del fabbricato, onde la medesima non può ritenersi soggetta a preventivo titolo autorizzatorio edilizio, con conseguente illegittimità della impugnata sanzione demolitoria.”

Il ricorso pertanto è stato accolto e, per l’effetto, il provvedimento (ordinanza di demolizione) impugnato annullato con le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese processuali, con condanna del Comune di Cellole al pagamento delle spese processuali in favore delle ricorrenti che liquida complessivamente in euro 1.500,00.