La Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n.692 del 2015, ha accolto il ricorso proposto da una società titolare di un villaggio turistico nel Parco Svedese a Baia Domizia, pertanto, annullato l’ordinanza dirigenziale n. 166/2014, emessa dal Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Sessa Aurunca, in data 4.11.2014, con la quale “….considerato che …è stata verificata la presenza di materiali inerti provenienti da lavorazioni e demolizioni edili… interrati alle spalle di muretti di recinzione all’interno del villaggio turistico….”,si intimava alla ricorrente, ritenuta solidalmente responsabile dell’illecito smaltimento dei rifiuti,di procedere “alla messa in opera, entro ventiquattro ore, delle necessarie misure di prevenzione atte ad impedire la diffusione degli inquinanti nell’ambiente, alla immediata recinzione dell’area, alla rimozione dei rifiuti…”.
Il ricorso è fondato in relazione ai dedotti profili di violazione, per omesso avviso di avvio del procedimento, con violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, oltre all’eccesso di potere per difetto di presupposti e carenza di istruttoria.
L’Amministrazione, senza farsi alcun cenno ad un’eventuale responsabilità della società ricorrente, nella causazione dell’illecito ambientale, ha individuato (anche) quest’ultima quale obbligata alle intimate azioni di recupero e ripristino ambientale; tuttavia, ai sensi della normativa in tema di illecito ambientale, ai fini dell’adozione di ordinanze “ambientali”, non sono sufficienti (né necessari) né la qualifica di possessore, né tantomeno quella di mero proprietario, se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Per essere ritenuto responsabili delle violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa.
Laddove l’impugnata ordinanza annovera fra i suoi destinatari (oltre che l’attuale proprietario dell’area ed il Direttore del Villaggio, anche) la società ricorrente, quale proprietaria, ci si avvale di una presunzione, basata sulla non esistenza di lavori in corso, che non vale a comprovare come, in occasione di lavori (“verosimilmente”) eseguiti anni addietro (“come da documentazione agli atti d’ufficio”), ed in assenza di altri elementi istruttori idonei ad avvalorare tale conclusione, gli sversamenti di rifiuti rinvenuti presso il villaggio possano ricondursi ad una mancanza di accortezza (culpa in agendo) all’omesso o inadeguato espletamento di attività specifiche che rientrano nei compiti propri dei responsabili (culpa in omittendo) o ad inadeguato espletamento dei compiti di controllo, vigilanza e sorveglianza previsti dalle diverse norme (culpa in vigilando), della società, nel periodo in cui quest’ultima era proprietaria del predetto villaggio.
Pertanto, il Tribunale Amministrativo bacchetta l’amministrazione guidata dal sindaco Tommasino, constata la violazione di legge per la mancata comunicazione di avvio del procedimento ed la violazione del principio del contraddittorio, quindi, l’inosservanza delle regole che garantiscono la partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo, illegittimamente il Comune di Sessa Aurunca non ha coinvolto nel procedimento la società ricorrente, consentendole di partecipare in contraddittorio agli accertamenti ed alle verifiche necessarie per individuare la soluzione ottimale, tecnica e logistica della peculiare problematica sottesa all’impugnata ordinanza, rinunciando così ad un apporto che sarebbe stato quanto mai opportuno per risalire agli effettivi responsabili dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, considerato la successione temporale dei diversi proprietari.
In materia di ordinanze contingibili ed urgenti, l’obbligo della comunicazione sussiste in considerazione del passaggio di un certo lasso di tempo dell’attività sfociata nell’adozione dell’atto, in quanto le ragioni che hanno giustificato l’adozione dell’ordinanza impugnata erano già note da tempo all’intimato Comune e, ciononostante, si è ritenuto di non dover procedere a dare comunicazione di avvio del procedimento, mentre non sussisteva alcuna concreta ragione, per adottare il provvedimento impugnato, in assoluta carenza di contraddittorio e senza il diretto coinvolgimento della diretta interessata anche unicamente per consentirle di dimostrare l’assenza di qualsiasi elemento di colpevolezza a suo carico.