Negli ultimi giorni questa notizia sta allarmando l’animo di molti automobilisti che, nell’incertezza più totale, vivono nella paura di ricevere una multa salatissima (dai 705 ai 3.526 euro). In realtà, il campo di applicazione della norma (che entrerà in vigore dal 3 novembre prossimo) è infatti più ristretto rispetto a quanto una lettura superficiale possa far immaginare. Procediamo con ordine.

CAMBIO GENERALITÀ SU CARTA DI CIRCOLAZIONE – La circolare del ministero n. 15513 del 10 luglio riguarda l’articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, introdotto nel 2010 dalla legge 120 (articolo 12, comma 1, lettera a). In sostanza è una regola introdotta ben quattro anni fa e che ha avuto bisogno di una lunga fase prima di vedere la sua applicazione. La norma stabilisce che gli atti «da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’ intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione». Dunque, se si utilizza per un periodo di 30 giorni una vettura altrui, le generalità dell’automobilista oltre che sulla patente dovranno comparire pure sulla carta di circolazione. Pena la multa dai 705 ai 3.526 euro.

ASSENZA DI RETROATTIVITÀ – Per mettersi in regola bisognerà dunque «annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (presso la Motorizzazione civile, ndr) i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014». In caso di omissioni scatterà la sanzione. Ma la norma non è retroattiva. La circolare del ministero fa sapere il caso dell’ «aggiornamento delle carte e dell’Archivio nazionale dei Veicoli con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014» è lecito e possibile ma «in caso di omissioni, non saranno applicate le sanzioni previste»

FAMILIARI ESENTATI – Invece «sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. Nulla osta, tuttavia, che anche in tal caso possa essere richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione; in assenza di specifico divieto, infatti, è da ritenersi che il comodatario ne abbia facoltà, ferma restando, in caso contrario, l’inapplicabilità delle previste sanzioni». Per questi motivi, non c’è nulla  da temere, ad esempio, per i figli che usano le vetture di genitori o fratelli conviventi.

AUTO AZIENDALI COINVOLTE –  La norma coinvolge, forse è questo il vero intento del legislatore, tutti i professionisti che utilizzano auto aziendali. In particolare, si legge nella circolare, «nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato d’uso l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore ai 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al competente UMC (ufficio della Motorizzazione Civile, ndr) richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione».

Si spera, con questa breve analisi, di aver fatto chiarezza su una notizia che, seppur fondata, preoccupava molti cittadini. Generazione Aurunca resta comunque a disposizione per ogni tipo di chiarimento o assistenza.

 

Per visualizzare la circolare ministeriale clicca qui ——> INTESTAZIONE TEMPORANEA DI VEICOLI