Nel 2006 un cittadino destinatario di un’ordinanza di demolizione presentò ricorso contro il Comune di Sessa Aurunca.

Col ricorso, impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza di demolizione  emessa dal Capo Settore Assetto del territorio del Comune .

L’amministrazione comunale intimata si costituiva nel giudizio instaurato presso il Tribunale Amministrativo.

A distanza di 8 anni dall’ordinanza di demolizione delle opere abusive, nel mese di febbraio 2014, veniva rilasciato dal Comune, permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico in materia Edilizia (accertamento di conformità).

Quest’articolo prevede che: “in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività , il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.”

Pertanto, sanato l’abuso, il ricorrente ha dichiarato, sopravvenuta carenza di interesse alla continuazione del giudizio.

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ed è apparso equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.